Abolita la rata di giugno dell'IMU per abitazioni principali e settore agricolo


Con un decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri è stata abolita definitivamente la rata di giugno per:
- IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (COMPRESE LE PERTINENZE)
- ABITAZIONI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA (adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari)
- ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI (IACP)
- TERRENI AGRICOLI
- FABBRICATI RURALI

Sono comunque chiamate al versamento anche se adibite ad abitazione principale:
- ABITAZIONI SIGNORILI (CATEGORIA A/1)
- LE ABITAZIONI IN VILLE (CATEGORIA A/8)
- PALAZZI E CASTELLI (CATEGORIA A/9)

Anche la rata di dicembre con altissima probabilità, attraverso la legge di Stabilità che sarà approvata entro il prossimo autunno, sarà abolita.

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